Si realizzerebbe per questo un capovolgimento della regola proveniente da cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti anche quando manchi sia dubbia se no contraddittoria la prova positiva del l’candore dell’incolpato. Per questa serie di norme intorno a conclusivo conio appare https://www.avvocatopenalistanapoli.com/avvocati-commercialisti-italiani-dublino.html